venerdì 2 settembre 2011

La lex Iulia de adulteriis coercendis (di Eva Cantarella)



Nel 18 a.C. viene approvata, su proposta di Augusto, la lex Iulia de adulteriis coercendis: una legge fondamentale, la cui importanza nella storia del diritto romano è assai maggiore di quella che il nome lascia supporre.
La legge, infatti, non si limitava a sottoporre a nuova regolamentazione la violazione della fede coniugale. Inserita nel quadro generale della politica demografica e moralizzatrice di Augusto[1] essa stabiliva, in linea assai più generale, che fosse punito come crimen (vale a dire come delitto pubblico, perseguibile su iniziativa di qualunque cittadino) qualsiasi rapporto sessuale al di fuori del matrimonio e del concubinato, eccezion fatta per quelli con le prostitute e con donne a queste equiparate, o in ragione del mestiere esercitato, o perché già condannate, in precedenza, per condotta immorale.[2]


Il termine adulterio, insomma, è usato da Augusto in senso lato, e comprende anche lostuprum[3]. La sferza della morale sessuale, sostanzialmente, viene sottratta, con la sua legge, alla competenza della giurisdizione familiare, e diventa «affare di Stato»: come dicevamo, un momento fondamentale sia nella storia del diritto romano sia nella storia dei rapporti fra etica e diritto. Ma veniamo, ciò premesso, al problema che ci interessa più da vicino.
La lex Iulia, dunque, punisce come crimine anche lo stupro: ma lo stupro, come sappiamo, si commette, oltre che con le vergini e le vedove, anche cum puero[4]: dobbiamo dedurre che essa sottopose a nuova regolamentazione anche i rapporti omosessuali?
Alcuni autori, come Christius e Mommsen, sono dell’opinione che questo sia da escludere[5]. Altri, invece, come Gonfroy, Csillag, Richlin, e Dalla, ritengono che la legge si proponesse di regolare l’intero campo della sessualità, ivi compresa l’omosessualità maschile[6]. I primi osservano che l’omosessualità non rientra nel campo degli intenti legislativi di Augusto, il cui obiettivo era la restaurazione della morale familiare. I secondi citano a sostegno della loro ipotesi la testimonianza di alcune fonti, che pertanto esamineremo.
Accanto al passo di Modestino (più volte citato) che nelle Regulae scrive che lo stupro si commette anche cum puero, i passi che sembrano includere lo stupro omosessuale nel campo d’intervento della lex Iulia sono due. Il primo è un passo delle Pauli receptae Sententiae, secondo il quale chi violenta un maschio libero è punito con la morte, e colui che ha subìto volontariamente uno stupro omosessuale è punito con la confisca di metà del patrimonio, ed è privato della capacità di disporre per testamento di una parte maggiore[7]. Il secondo è un passo delle Istituzioni di Giustiniano, ove leggiamo che la lex Iulia non si limitava a punire coloro che mettevano in pericolo gli altrui matrimoni, ma anche «eos qui cum masculo infandam libidinem exercere audeant», vale a dire coloro che avessero osato sfogare con un uomo la loro vergognosa libidine[8].

  

Ma, a ben vedere, si tratta di due testimonianze assai poco attendibili.
Le Pauli receptae Sententiae, per cominciare, non sono autentiche: esse sono state ricostruite dai moderni sulla base di passi attribuiti a Paolo in opere postclassiche[9]. E, a ben vedere, riconducono alla lex Iulia de adulteriis disposizioni che questa legge non conteneva, come ad esempio la punizione dello stupro violento[10].
Una considerazione, questa, già di per sé sufficiente a ingenerare non pochi dubbi sulla loro attendibilità. Dubbi riconfermati dal fatto che, secondo le Istituzionidi Giustiniano, la pena prevista dalla lex Iulia per l’omosessualità non sarebbe stata una pena pecuniaria, come affermano le Pauli Sententiae, bensì la morte.
Oltre a contraddirsi l’un con l’altro quando parlano delle pene, inoltre, le Sententiae e le Istituzioni si contraddicono anche laddove alludono ai comportamenti omosessuali che la lex Iulia avrebbe punito: le Sententiae, infatti, parlano di una pena a carico dei soli omosessuali passivi; le Istituzioni, invece, anche di quelli attivi. E per finire va rilevato che, secondo le Istituzioni, questa pena sarebbe stata prevista, dalla lex Iulia, a carico sia degli omosessuali sia degli adulteri: il che è assolutamente falso. La pena prevista dalla lex Iulia per l’adulterio, infatti, non fu la morte, ma la relegatio in insulam, accompagnata da una sanzione patrimoniale[11]. La regola stabilita dal secondocaput della legge, che concedeva l’impunità al marito e al padre dell’adultera qualora uccidessero il complice di costei (e, solo nel caso del padre, qualora uccidesse anche la figlia) era la previsione di un’impunità speciale, concessa esclusivamente al padre e al marito, e subordinata al verificarsi di una serie di circostanze (quali la sorpresa degli adulteri in flagranza), specificamente e tassativamente elencate dalla legge[12]. Ma la pena per l’adulterio, in linea generale, non era la morte.


Come risolvere il problema, che conclusioni trarre da tutto questo? Evidentemente, considerando che né le Sententiae di Paolo né le Istituzioni di Giustiniano riportano le regole della lex Iulia: esse riportano, in realtà, le regole in vigore in un’età successiva, quella postclassica e giustinianea: le regole, insomma, che vennero stabilite nei secoli durante i quali, come vedremo, la repressione dell’omosessualità venne progressivamente inasprita ed estesa, sino a coprire, effettivamente, ogni e qualunque manifestazione di omosessualità, senza distinzione di ruoli.
A fare pensare che la lex Iulia abbia sottoposto a regolamentazione l’omosessualità, dunque, non rimane che un unico testo: un passo di Papiniano, nel quale leggiamo che colui che ha prestato la sua casa perché vi si commetta un adulterio o uno stupro (ivi compreso quello omosessuale) viene punito come adultero[13].


Ma trattasi a sua volta, a ben vedere, di un passo assai sospetto. Lo stupro omosessuale, infatti, viene definito – abbastanza singolarmente – stuprum cum masculo. Un’espressione estranea alle fonti classiche che invece parlano sempre di stuprum cum puero. Il passo, dunque, fu evidentemente rimaneggiato in età postclassica, quando la legislazione imperiale tentò di ampliare il campo dei rapporti omosessuali vietati, e la parola «ragazzo» venne pertanto sostituita con «uomo»[14]. E anche qualora si volesse escludere l’ipotesi del rimaneggiamento, resterebbe aperta, comunque, la possibilità di pensare – come fa Mommsen – che Papiniano faccia riferimento all’unico caso nel quale, del tutto eccezionalmente, la legislazione augustea avrebbe preso in considerazione questo campo della sessualità[15]. Senza dire, infine, che a confermare in modo inequivocabile che la lex Iulia si occupò soltanto del comportamento eterosessuale interviene una serie di prove positive, rappresentata dai passi dei numerosi autori che, in età successiva a quelli in cui lalex Iulia fu approvata, riconducono la punizione dell’omosessualità alla sola lex Scatinia.
Svetonio, come sappiamo, dice che Domiziano condannò alcune persone in base alle disposizioni di questa legge[16]: se la lex Iulia le avesse sostituite, come avrebbe potuto farlo?


Nella seconda Satira di Giovenale inoltre (come pure abbiamo già avuto modo di vedere) Laronia osserva che se è vero che le donne che commettono adulterio non sono più punite, perché la lex Iulia è stata dimenticata, è anche vero che neppure i molles sono puniti, perché altrettanto dimenticata è stata la lex Scatinia[17].
Evidentemente, dunque, le due leggi concorrevano, l’una accanto all’altra, e senza interferire l’una con l’altra, a regolare i due diversi settori della sessualità.
Non è tutto: nei primi due decenni del terzo secolo, Tertulliano allude alla lex Scatinia come a una legge tuttora vigente[18]. E nel quarto secolo Ausonio conferma l’esattezza di questo riferimento[19].
Sul finire dello stesso secolo, Prudenzio si chiede perché mai egli dovrebbe onorare Giove:

Qui si citetur legibus vestris reus,
laqueis minacis implicatus Iuliae
luat severam victus et Scatiniam[20].


Se Giove dovesse essere giudicato secondo le leggi romane – egli dice – oltre ad essere preso nei lacci della lex Iulia, sarebbe condannato e punito severamente in base alla lex Scatinia. Giove infatti, ben noto per le sue avventure extraconiugali, non disdegnava gli amori omosessuali, come dimostra la sua celebre storia con Ganimede: per questi amori, pertanto, avrebbe dovuto essere condannato in base alla lex Scatinia.
Ce n’è quanto basta per concludere, senza troppe esitazioni, che Augusto non si interessò minimamente del problema, e che la legislazione repubblicana rimase inalterata fino al momento in cui, a partire dal quarto secolo, gli imperatori decisero di intraprendere una nuova politica in materia: una politica repressiva, sempre più severa, volta in un primo momento a tentare di frenare il dilagare dell’omosessualità fra adulti, giungendo a stabilire la pena di morte per la passività, e successivamente a estendere il campo dei comportamenti vietati, punendo anche l’omosessualità attiva.

Augustus pontifex maximus

[1] Sulla quale vedi da ultimo E. Cantarella, L’ambiguo malanno, cit., p. 168 sgg.
[2] Cfr. Paul. Sent. 2,26,11; Dig. 25,7,1,2 (Ulp. 2 ad leg. Iul. et Pap.)
[3] Dig., 50,16,101 (Mod., 9 diff.) e Dig., 48,5,6,1. (Ulp.,de adult.).
[4] Dig., 48,5,35 (34) (Mod., 1 reg.)
[5] J. Christius, op. cit. pp. 14-15; T. Mommsen, Le droit penal, cit., II, p. 432.
[6] Cfr. F. Gonfroy, Un fait, cit., p. 308 sgg.; P. Csillag,The Augustan Laws on Family Relations, cit., p. 181; A. Richlin, The Garden of Priapus, cit., Appendix 2, p. 224 e D. Dalla, «Ubi Venus mutatur», cit., secondo il quale lalex Iulia, pur non abrogando la Scatinia, l’avrebbe tuttavia modificata.
[7] Paul. Sent. 2,26-12-13. Cfr. Mos. Et Rom. Legum Coll., V, II, 1-2.
[8] Inst., 4,18,4.
[9] Trattasi, più precisamente di opera redatta probabilmente nell’età di Diocleziano, alla quale, nel 327-328, Costantino riconobbe valore ufficiale (cfr. Cod. Theod., 1,4,2), e che fu rimaneggiata fino alla metà del V secolo. Cfr. J. Gaudemet, La formation du droit seculier et de droit de l’Eglise aux IV° et V° siècles, Paris, 1978, p. 95.
[10] Sulla repressione dello stupro violento, oltre a quanto già detto in precedenza nel testo, vedi diffusamente J. Coroï, La violence en droit criminel romain, cit. e alcune considerazioni di F. Gonfroy, Un fait, cit., p. 311 sgg.
[11] Cfr. E. Cantarella, L’ambiguo malanno, cit, p. 168 sgg., con bibliografia.
[12] Crf. E. Cantarella, Adulterio, omicidio legittimo e causa d’onore, cit., p. 163 sgg.
[13] Dig., 48,5,9 (Pap., 2 de adult.)
[14] Cfr. in questo senso C. Ferrini, Esposizione storica, cit.,p. 367. Secondo Dalla invece, l’espressione sarebbe stata coniata dalla lex Iulia (cfr. «Ubi Venus Mutatur», cit., pp. 106-107).
[15] T. Mommsen, Le droit penal, cit., II, p. 427, n. 4.
[16] Svet., Dom., 8,3.
[17] Juven., 2,36-48.
[18] Tertull., de monog., 12.
[19] Aus., Epigr., 91.
[20] Prud., Peristeph., 10,204.

Eva Cantarella, Secondo natura. La bisessualità nel mondo antico, BUR 1995, pp. 182-186.


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